Il Tar dà ragione nel merito a Miali. Ecco il testo della sentenza… – Lo Stradone

Il Tar dà ragione nel merito a Miali. Ecco il testo della sentenza…

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1.- Nel ricorso si espone che:
1.1 il dr. Miali veniva eletto Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Martina Franca nel luglio del 2007.
1.2 Con decreto del 30.7.07 veniva poi nominato Assessore Comunale: accettato l’incarico, cui seguivano le deleghe ai lavori pubblici, alle infrastrutture, alla manutenzione del patrimonio ed agli usi civici, oltre alle funzioni di Vice-Sindaco, egli decadeva quindi dalla carica di Consigliere.
1.3 Con decreto del 17.10.07, tuttavia, il Sindaco revocava i propri precedenti decreti di nomina e di conferimento delle deleghe.
1.4 Il Miali proponeva dunque il ricorso n. 1893/07, formulando anche istanza cautelare: sulla medesima il T.a.r. si pronunciava favorevolmente con ordinanza n. 12 del 9.1.08.
1.5 Seguivano:
– l’appello del Comune avanti al Consiglio di Stato;
– le determinazioni con le quali il Sindaco di Martina Franca, “melius re perpensa”, riconfermava le deleghe e l’incarico di Vice-Sindaco al Miali;
– la conseguente cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso n. 1893/07 prima richiamato.
1.6 Con decreto del 17.6.08, tuttavia, il Sindaco, dato atto delle intervenute dimissioni di tutti gli Assessori nominati -ad eccezione del ricorrente- e ritenuto necessario procedere alla revoca dell’incarico al Miali onde costituire una nuova Giunta, revocava ancora una volta i propri decreti n. 2412, n. 2413 e n. 2660 di nomina dello stesso ad Assessore e Vice-Sindaco e di conferimento delle deleghe.
1.7 In data 26.6.08, quindi, il Sindaco nominava i nuovi Assessori, confermando peraltro la più parte di quelli uscenti.
2.- Le determinazioni appena citate, oltre agli altri indicati in epigrafe, venivano dunque impugnate per i seguenti motivi:
A) Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione di legge. Falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Irragionevolezza manifesta. Contraddittorietà.
B) Eccesso di potere sotto altro concorrente profilo. Irragionevolezza e contraddittorietà manifesta. Sviamento.
C) Illegittimità in via derivata.
3.- Costituitosi in giudizio, il Comune intimato eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
4.- Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
4.1 Deve in specie osservarsi che:
– la revoca dall’incarico di Assessore Comunale non costituisce atto politico in senso stretto ed è dunque sottoponibile a controllo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 113 della Costituzione ” (fra le altre, T.a.r. Lecce, I, 6 marzo 2007, n. 831).
– l’art. 46, comma 4, del decreto legislativo 267/00, in tal senso dispone che “Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”: tale previsione conferma la necessità -già derivante, peraltro, dalla loro natura di atti amministrativi- che i provvedimenti in parola siano assistiti da idonea motivazione, il cui contenuto minimo deve essere individuato tenendo conto della natura e della funzione degli stessi.
– su tali basi, se per un verso in questi casi non deve ritenersi necessaria una puntuale enucleazione del percorso logico seguito, la natura tipicamente fiduciaria del rapporto sottostante non esclude però l’onere di esplicitare le ragioni di fatto che hanno condotto alla “rottura” dello stesso (Consiglio Stato, V, 6 marzo 2006, n. 1052); tale contenuto minimo della motivazione è imposto dalla funzione stessa dell’atto di revoca, che impone all’organo sindacale di dare conto delle circostanze concrete che ne sono alla base, in modo da consentire al Consiglio Comunale di valutare la scelta compiuta sulla base dei necessari dati di fatto (T.a.r. Piemonte Torino, II, 29 febbraio 2008, n. 361).
– nel caso in esame, invece, quest’onere motivazionale non veniva adempiuto in maniera piena.
4.1 Sul punto il Collegio richiama e fa proprio, quale parte integrante di questa motivazione, il contenuto dell’ordinanza n. 693/08 con la quale la Sezione, pronunciandosi in sede cautelare, accoglieva l’istanza formulata così motivando:
< Rilevato che, a fronte di analoghe determinazioni sindacali dell’ottobre 2007, questo T.a.r., investito dal ricorso n. 1893/07 proposto dallo stesso attuale ricorrente, accoglieva la relativa istanza cautelare nei sensi che seguono:
“Considerato che le dimissioni presentate da altri componenti della Giunta non giustificano di per sé la revoca dell’assessore che non ha aderito al medesimo comportamento abdicatario.
Considerato che l’annunciata composizione della Giunta con elementi a scelta c.d. “tecnica” non può essere neppure essa ragione di per sé valida e sufficiente a togliere la legittimazione alla gestione della cosa pubblica ai consiglieri eletti direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo dagli stessi proposto agli elettori con l’adesione ad una lista.
Considerato, nel caso, che la revoca del ricorrente assessore non reca alcun rilievo a lui riferibile né in termini di venuta meno della fiducia con il Sindaco, né in termini di sua inadeguatezza a svolgere nell’interesse pubblico l’attività ad esso conferita con la nomina” (Ord. n. 12 del 9.1.08).
Rilevato che anche gli impugnati provvedimenti fanno riferimento alle dimissioni degli altri assessori -dovute al deterioramento dei rapporti con il Consiglio Comunale- ed alla mancate dimissioni, invece, del ricorrente, atteggiamento che avrebbe determinato il venir meno del rapporto fiduciario con il Sindaco.
Rilevato, ancora, che successivamente alle predette dimissioni ed alla revoca della nomina del ricorrente il Sindaco, con atto del 26 giugno u.s., nominava i nuovi assessori, peraltro confermando, per cinque nominativi su otto, i precedenti componenti della Giunta.
Ritenuto che una scelta siffatta pare difficilmente conciliabile con le premesse da cui il Sindaco era partito (volontà di ritrovare l’originaria sintonia con il C.C.), e che comunque, ancora una volta, nessun rilievo concreto “in termini di sua inadeguatezza a svolgere nell’interesse pubblico l’attività ad esso conferita con la nomina” veniva rivolto al ricorrente, non essendosi “affatto analizzato, al fine di illustrare la giusta causa di revoca, il comportamento del[…] ricorrente sotto l’unico profilo rilevante, ossia quello del suo impegno nella giunta e, in particolare, nella realizzazione degli obiettivi politico-amministrativi programmati” (T.a.r. Lecce, I, 6 marzo 2007 , n. 831).
Ritenuto che, d’altronde, l’impugnato provvedimento neppure chiarisce come le dimissioni/mancate dimissioni di un assessore risulterebbero decisive nei rapporti con l’organo consiliare, sembrando le modifiche apportate alla composizione della Giunta in definitiva riconducibili a “motivi di mera ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici” (T.a.r. Puglia Lecce, I, 1 ottobre 2007, n. 9504), sì da rendere la revoca appunto illegittima e denotando semmai una più generale crisi nella maggioranza di governo>> (T.a.r. Lecce, I, 30.7.08, n. 693).
4.2 Deve ribadirsi, in definitiva, come “sotto il profilo della legalità sostanziale la nomina [degli assessori, ndr] si distingua molto dalla revoca, così come delineate dall’articolo 46 del medesimo t.u..
In particolare, non è richiesta alcuna motivazione per la nomina, potendo così fondarsi anche su una fiducia di mera appartenenza politica.
Una volta, però, che gli organi del Comune si sono costituiti sulla base della legittimazione elettorale, essi devono pur sempre funzionare nell’interesse dell’intera collettività territoriale e nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento (articolo 97 della Costituzione).
Ne consegue che -tranne i casi in cui viene a mutare l’assetto politico risultante dalle urne e quindi la legittimazione elettorale degli organi di governo dell’ente (si pensi ad es. ai casi di sopravvenuto mutamento della maggioranza con conseguente sfiducia del sindaco e scioglimento del consiglio comunale)- le ragioni meramente politiche si arrestano alla fase costitutiva.
La revoca dell’Assessore, difatti, secondo l’articolo 46 cit., deve essere motivata, e ciò, evidentemente, non per ragioni politiche ma per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
Le ragioni politiche possono assumere rilievo nella comunicazione della revoca che il Sindaco deve fare al Consiglio Comunale: essa può incidere anche su valutazioni relative al rapporto di fiducia politica tra il Consiglio stesso ed il Sindaco.
Non sono però tali esigenze quelle poste alla base della motivazione espressamente richiesta dalla norma.
Richiedendo una vera e propria motivazione -e non una mera illustrazione anche orale delle ragioni del Sindaco, ove richiesto dal Consiglio, così come può avvenire per le nomine degli Assessori- il legislatore dimostra di ricondurre espressamente la revoca degli Assessori alle garanzie formali e sostanziali proprie dei provvedimenti amministrativi.
Da quanto sopra illustrato, sulla base dell’espresso dato normativo di riferimento, si deduce agevolmente che la revoca sindacale del singolo assessore deve essere ispirata e motivata da ragioni che attengono comunque al buon andamento dell’organo di gestione e non a mere esigenze di partito o di coalizione, che devono restare decisamente sullo sfondo, tranne i casi in cui il venir meno della fiducia politica determina un’impossibilità di funzionamento oppure quelli in cui essa è espressamente prevista dalla legge come causa di scioglimento degli organi di governo locale” (T.a.r. Lecce, I, n. 831 cit.).
4.3 Alla base del provvedimento di revoca, in definitiva, ci dev’essere un interesse di carattere generale alla rimozione dell’Assessore, interesse il quale non può essere “utilitaristicamente” rapportato all’esigenza di varare alcuni atti, pur di particolare importanza per il prosieguo della consigliatura e per le stesse dinamiche amministrative dell’ente locale: nel caso in esame, appunto, da un lato il Consiglio Comunale condizionava -con “prepotenza”- l’approvazione del bilancio ad un “rimpasto” della Giunta, e, dall’altro lato, il Sindaco illegittimamente ricollegava il proprio legame fiduciario con l’Assessore Miali alla circostanza che questi, in assenza di una qualche censura al proprio operato o, anche alla sua linea politica, si dimettesse dall’incarico rivestito.
In questa prospettiva, dunque, non condividendosi per quanto scritto il pur autorevole indirizzo secondo cui “la revoca dell’incarico di un singolo assessore comunale può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al Sindaco” (così come invece ritenuto dal Consiglio di stato in sede di riforma dell’ordinanza cautelare n. 693/08 emessa dal T.a.r.), ed ancora sottolineato per un verso che il riferimento alla necessità di “instaurare un rinnovato rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta al fine di approvare atti fondamentali per la vita dell’ente ed assicurare così la continuità dell’amministrazione” risulta argomento in concreto smentito, o comunque significativamente indebolito, dalla successiva riconferma di cinque assessori su otto, e, per altro verso, che il provvedimento de quo non conteneva, come appena scritto, alcun rilievo riferibile al ricorrente né in termini di caduta della fiducia con il Sindaco -salvo che, appunto, per il dato delle mancate dimissioni-, né in termini di sua inadeguatezza a svolgere nell’interesse pubblico l’attività ad esso conferita con la nomina, sicchè le modifiche apportate alla composizione della Giunta finiscono per apparire per lo più riconducibili a motivi di mera ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici, deve ritenersi che il provvedimento medesimo e gli altri atti impugnati siano illegittimi e vadano dunque annullati.
5.- L’esistenza di indirizzi giurisprudenziali diversi in materia, all’evidenzia emergenti già dalle differenti pronunce che il T.a.r. ed il Consiglio di Stato hanno reso in questa causa, esclude la configurabilità dell’elemento della colpa della p.a., e, per conseguenza, la risarcibilità dei danni dedotti dal ricorrente.
6.- Sussistono giusti motivi, per quanto appena scritto circa i diversi orientamenti giurisprudenziali, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1142/08 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Rigetta la domanda risarcitoria proposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3.12.2008 con l’intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere