Disciplina sul commercio, tutte le novità 2011 – Lo Stradone

Disciplina sul commercio, tutte le novità 2011

MARTINA FRANCA – Il sindaco Franco Palazzo ha disciplinato il commercio natalizio attraverso alcune ordinanze comunali di settore, in particolare, per quello che riguarda il commercio ambulante degli alimentari considerato che si svolge di consueto il sabato, per le prossime due volte si terrà di venerdì, cioè il 24 e il 31 dicembre, in luogo del 25 dicembre e dell’1 gennaio.

È stata inoltre disciplinata l’apertura degli esercizi commerciali e degli orari di vendita per le attività al dettaglio per il 2011: nei giorni di apertura, è data facoltà a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di tenere aperti i rispettivi esercizi per un massimo di 13 ore giornaliere, fra le 7 e le 22. Nel rispetto di tali limiti ciascun esercente può liberamente scegliere l’orario di apertura e quello di chiusura, rendendoli noti al pubblico mediante appositi cartelli o altri mezzi di informazione.
Gli esercenti potranno derogare dall’obbligo di chiusura festiva e domenicale nei giorni 2, 6 e 9 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, 25 aprile (Pasquetta, apertura antimeridiana per gli esercizi del settore alimentare) 2 ottobre, 6, 20 e 27 novembre, 4, 8, 11 e 18 dicembre.
Da maggio a settembre è data facoltà a tutti gli esercenti di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura dei rispettivi esercizi, domeniche e festività comprese.
Da gennaio ad aprile e da ottobre a novembre è data facoltà a tutti gli esercenti di determinare liberamente gli orari di apertura dei rispettivi esercizi, nella terza domenica di ciascun mese fra quelli indicati, data la concomitanza con il mercatino dell’antiquariato.
Chiusure obbligatorie degli esercizi commerciali al dettaglio, ai sensi di legge regionale, nei giorni, 1 gennaio, 24 aprile (Pasqua), 25 aprile (Pasquetta, salvo gli alimentari come descritto in precedenza), 1 maggio, 2 giugno, 25 e 26 dicembre.
Gli esercenti hanno l’obbligo di rispettare i contratti collettivi della categoria dei lavoratori dipendenti. Tale ordinanza, ai sensi di legge regionale, non si applica alle sale cinematografiche, agli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto ambientale, agli esercizi localizzati all’interno di parchi permanenti attrezzati, alle rivendite di generi di monopolio, quelle interne ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, quelle nelle aree di servizio nella stazione ferroviaria, alle rivendite di giornali, di piante, articoli di giardinaggio, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, audio e videocassette, opere d’arte, oggetti di artigianato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora vi si svolgano prevalentemente le attività citate.