Pug a Martina: Solo Chiarelli è in conflitto di interessi? – Lo Stradone

Pug a Martina: Solo Chiarelli è in conflitto di interessi?

Nella mattinata di ieri il coordinamento cittadino del Partito democratico aveva chiesto una verifica complessiva sul procedimento. Il Consigliere comunale Giuseppe Chiarelli, infatti, aveva fatto sapere di non poter votare per via di un conflitto di interessi per una eredità di cui risulta essere comproprietario con altri tredici eredi, stando a quanto riporta l’articolo 78 del testo unico degli enti locali.

Una condizione, però, che non si esclude possa riguardare anche altri consiglieri, motivo per cui il Partito democratico ha interpellato direttamente il segretario generale Lucia D’Arcangelo. Si legge nella nota del Pd: «apprendiamo dalla stampa della nota circa la disciplina normativa relativa al conflitto di interesse dei Consiglieri Comunali nel procedimento di adozione del Piano Urbanistico Generale. Il Partito Democratico – scrivono – a tutela del benessere della città e a salvaguardia dello stesso provvedimento urbanistico che la Città aspetta da 40 anni, chiede che il Segretario Generale si renda soggetto attivo nella verifica di eventuali incompatibilità da parte di tutti i consiglieri comunali. Tanto al fine di evitare che questo importante provvedimento sia invalidato nel futuro da eventuali illegittimità».

Cosa dice la nota della segretaria comunale in merito al conflitto di interessi (lo riporta un articolo pubblicato da Martina News)

L’art 78 del Tuel recita al comma 2 “ Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. In Giurisprudenza è orientamento consolidato che ai fini della sussistenza dell’obbligo di astensione di cui all’art.78 comma 2 del d.lgs n. 267/2000 occorre vi sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera che si va a discutere e votare e specifici interessi propri dei partecipanti alla seduta ( Cons Stato Sez. IV 21/6/ 2007 n.3385; idem 25/9/2014 n. 4806 ), deve essere diretto ed immediato il concreto vantaggio che la delibera avrebbe comportato in favore dei soggetti che si sarebbero dovuti astenere (Cons. Stato Sez. IV 26/172012 n. 351) non essendo sufficiente la generica circostanza relativa alla semplice condizione che alcuni consiglieri siano proprietari di fondi. L’art 45 comma 1 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio prevede che: “Il Sindaco e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di conflitto di interessi, anche potenziale, previsti dalla vigente normativa in materia, allontanandosi dall’aula dopo aver eventualmente effettuato il proprio intervento, informandone il Tavolo della Presidenza affinché la circostanza venga registrata a verbale.” – questo il testo integrale della nota.