Il Consigliere Comunale, Martino Miali, ci ha inviato la seguente nota che riportiamo integralmente:
Molti ma molti dubbi contornano in tema di urbanistica la determina n. 19 del 22/07/2014 – Reg.Gen. n. 1569, avente ad oggetto: “Programma integrato di rigenerazione urbana (L.R. n. 21 del 29.07.2008) – Nomina Commissione per l’esame delle manifestazioni d’interesse”- si nota un forte contrasto con quanto prevedono gli artt. 84 commi 4 e 8 del D.Lgs n. 163/2006, e l’art. 282 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 (Reg. di esecuzione e attuazione del D.Lgs n. 163/2006).
Preliminarmente, invito a leggere con attenzione il corpo della determina nella quale, il dirigente dell’ufficio vincitore di concorso, al fgl n. 2 ritiene di: ….. nominare una commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate ….. , senza specificare ai sensi di quale normativa e/o regolamento ad oggi vigente.
Ad ogni buon conto, il criterio di scelta della Commissione giudicatrice viola ciò che prevede il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ,in particolare sono violati il comma 4 dell’art 84, secondo il quale:
“I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.”, ergo l’arch. Sgobba già estensore del piano di rigenerazione urbana non poteva e non doveva essere inserito nella commissione giudicatrice di un piano da lui fatto.
e il successivo comma 8 secondo il quale:
“I commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ………, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici …….. ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) Professionisti, con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) Professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
La determina di affidamento, oltre che carente nelle sue motivazioni, risulta palesemente in contrasto con i principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi e con la normativa vigente in materia di individuazione di commissioni giudicatrici e relativi criteri di selezione delle offerte.
Caro Sindaco e Assessore all’Urbanistica il Codice dei contratti pubblici parla chiaro, rimedi a questo ennesimo incidente di percorso.