Legge di stabilità. Emendamento di Chiarelli su previdenza privata – Lo Stradone

Legge di stabilità. Emendamento di Chiarelli su previdenza privata

Accolto dal governo, ed inserito nel maxiemendamento alla legge di stabilità, un importante emendamento presentato dall’on.le Gianfranco Chiarelli, con il quale si interviene in materia di previdenza privata. Questo il testo dell’emendamento:« all’art. 1 sostituire il comma 276 con il seguente: 276. A decorrere dall’anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli stessi, l’articolo 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del pro rata e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere contemperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall’autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.»

Nel merito l’intervento è così motivato:« Nel disegno di legge di stabilità era necessario inserire una norma di interpretazione autentica del comma 763 della Finanziaria 2007(legge 296/2006) sui bilanci degli enti privati di previdenza, per consolidare gli sforzi fatti negli ultimi anni con l’applicazione del pro-rata contributivo. Alcuni iscritti della Cassa ragionieri e della Cassa commercialisti hanno fatto ricorso, infatti, contro il contributo di solidarietà sulle pensioni e per avere il calcolo della quota retributiva con i criteri precedenti la riforma del 2003. I tribunali hanno interpretato in modo non uniforme la norma che consente di intervenire sul pro-rata nel rispetto dell’equità intergenerazionale, dando in alcuni casi torto alle Casse. Il comma 326 contiene la norma interpretativa che serve quindi ad offrire una maggiore tutela agli enti privatizzati.»

L’emendamento serve a riconoscere definitivamente la natura privata delle Casse di previdenza correlate alle libere professioni ordinistiche, e la consequenziale autonomia loro riconosciuta dalla legge di privatizzazione. In tal senso gioverà ricordare il gravoso onere che le Casse si sono accollate al momento della richiamata privatizzazione, impegnandosi a pagare tutte lo promesse previdenziale fatte nella gestione pubblica e che ha comportato un debito latente che, evidentemente, va ridotto se lo si vuole onorare. Di non secondaria importanza anche l’ulteriore circostanza che detti enti stanno sostenendo l’economia del Paese sostenendo il debito pubblico con consistenti acquisti di titoli dello Stato ed ancora con la iniqua tassazione che colpisce anche i redditi prodotti dalle Casse di previdenza come se fossero normali società di capitali.