Piano carburanti inadeguato, le ragioni de “La città possibile” – Lo Stradone

Piano carburanti inadeguato, le ragioni de “La città possibile”

Riportiamo per intero una nota dell’Associazione “La città possibile” in riferimento alla questione Piano Carburanti. In questo documento l’associazione intende sottolineare le ragioni secondo cui l’attuazione di tale piano risulterebbe inadeguata. Le seguenti osservazioni sono presentate ai sensi dell’art.9 della L. 241/90-. Destinatari della missiva: il Sindaco Comune di Martina Franca Dott. Franco Palazzo, il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Perrone, il Presidente del Consiglio Sig. Michele Marraffa, il Presidente Regione Puglia Dott.On. Nichi Vendola, l’Assessore Regionale Assetto del Territorio Dott.arch. Angela Barbanente, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia Dott.arch. Ruggero Martinez, il Settore Aree Protette della Provincia di Taranto Dott.ing. Antonio Ruggeri e il Procuratore della Repubblica di Taranto Dott. Francesco Sebastio.

Ritenendo l’approvazione comunale del piano per la distribuzione degli impianti di carburanti a Martina Franca un atto deliberativo strettamente connesso allo sviluppo del territorio e alla pianificazione urbanistica dello stesso, si vogliono evidenziare alcune anomalie procedimentali da un lato e sostanziali dall’altro, che, di fatto, rendono il Piano approvato uno strumento insignificante e privo di contenuti al fine di garantire una risposta concreta alle esigenze commerciali del settore e pericoloso per l’assetto del territorio, a causa dei suoi contenuti superficiali e inadeguati rispetto alla complessità di Martina Franca. L’azione della associazione mira, principalmente, a tutelare l’interesse pubblico generale della città attraverso la comprensione approfondita del provvedimento, al fine di fare chiarezza su un procedimento comunale che ha approvato uno strumento urbanistico comunale sommario e fuori dal rispetto dalla normativa vigente di settore, sia in ambito amministrativo che urbanistico e paesaggistico. Ciò premesso, visti gli atti che fanno parte del procedimento e preso atto della delibera di Consiglio comunale approvata, si propongono le seguenti osservazioni: 1. Modalità anomale di conferimento incarico professionale per la redazione del Piano per la distribuzione degli impianti di carburanti nel territorio comunale di Martina Franca a professionista non abilitato a poter svolgere incarichi professionali di tipo tecnico-urbanistico. Con Determina n. 128/Urb del 23 dicembre 2004, il dott.arch. Camillo Dell’Anno, allora dirigente pro-tempore del Comune di Martina Franca, affidava al dott. Francesco Di Maso (dottore commercialista e revisore dei conti) un Piano di Urbanistica Commerciale che doveva comprendere: a) Piano commerciale per le medie strutture di vendita; b) Piano dei pubblici servizi; c) Piano per la distribuzione degli impianti di carburanti; Innanzitutto nella determina dirigenziale di incarico non si evidenziano quali siano state le procedure di evidenza pubblica adottate dall’Ufficio per l’affidamento dell’incarico professionale, in riferimento alle leggi vigenti in materia di appalti di servizi. Per di più, tra le prestazioni affidate al dott. Di Maso, compaiono anche quelle connesse all’aspetto tecnico-urbanistico del piano, che sono da ritenersi estranee, però, alle competenze professionali di un esperto in materie economiche-finanziarie. Appare discutibile, perciò, la dichiarazione dell’architetto Dell’Anno, formulata nella determina d’incarico, che ritiene il dott. Di Maso, un professionista con specifici requisiti tecnici e di capacità idonea per svolgere l’incarico e quindi anche per espletare funzioni di tecnica urbanistica. Infatti nella convenzione professionale del 10 gennaio 2005 tra il Settore Urbanistico di Martina Franca e il Dott. Di Maso viene sottoscritto, da entrambe le parti, un documento in cui si riporta al punto 3) che: ”Il Piano di Urbanistica Commerciale terrà conto dei processi di consumo, di acquisto e delle opportunità di acquisto, dell’offerta commerciale, delle esigenze dei consumatori, dell’assetto urbanistico in genere del territorio.” Vale la pena ricordare, a tal proposito, che tutta la normativa di riferimento (regionale e nazionale), per quanto riguarda la distribuzione degli impianti di carburante, richiede che il piano comunale per la programmazione degli stessi rispetti le normative in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza, ambientale, stradale, nonché le disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici. Sicuramente le competenze professionali del dott. Di Maso coprono egregiamente una parte di quelle richieste e necessarie per l’elaborazione del piano, ma non di certo la maggior parte di esse. Bisogna evidenziare che per la redazione del Piano di Urbanistica Commerciale vengono esplicitamente richieste al professionista incaricato analisi urbanistiche e elaborazioni di carattere cartografico, che costituiscono prestazioni non rientranti tra quelle attribuite dalla legge ai dottori commercialisti. Circostanza messa in evidenza anche nella relazione istruttoria del 15 novembre 2007 (prot. n. 7096/Urbanistica) redatta dal dott.ing. Eligio Mutinati, dirigente e istruttore del piano, che così citava “(…) Questo Ufficio rileva che non possono chiedersi ulteriori elaborazioni di carattere cartografico ad un professionista che, pure incaricato della redazione del piano in esame, non ha alcuna abilitazione professionale per elaborare e fornire grafici di sorta.” Infatti il professionista incaricato ha consegnato una bozza tecnico-descrittiva del piano senza elaborati progettuali cartografici, nonostante la convenzione la prevedesse. L’architetto Dell’Anno, nella propria determina d’incarico, riferiva di aver considerato idoneo, per il conferimento dell’incarico, il curriculum del dott. Di Maso che, per la verità, riportava importanti esperienze in materie socio-economiche, ma non, evidentemente come è logico, in materia di pianificazione e programmazione urbanistico-ambientale. A tal proposito è facile rilevare nell’iter procedimentale e nella bozza presentata quanto sia stata lacunosa, dal punto di vista tecnico-urbanistico, la proposta di piano, risultata carente oltre che nella dotazione cartografica anche nei contenuti tecnico-progettuali. Elemento considerato e trattato anche nella discussione di alcuni consiglieri durante il Consiglio comunale del 29 gennaio 2009. È, anche, lo stesso dirigente pro-tempore dott.ing. Eligio Mutinati a evidenziare la carenza di contenuti progettuali del piano, sempre nella sua istruttoria del 15 novembre 2007 (prot. n. 7096/Urbanistica). Infatti nella stessa è citato testualmente: ”A parere di questo Ufficio, ed in linea generale, il piano in esame, così come proposto, è null’altro, per quanto riguarda gli aspetti normativi contenuti nei paragrafi precedenti, che una parafrasi del Regolamento Regione Puglia 10 gennaio 2006, n. 2”. È per tale inconsistenza progettuale che l’ing. Eligio Mutinati, all’interno dello stesso parere istruttorio e d’Ufficio, formulava una propria revisione inerente solamente la modifica delle perimetrazioni proposte dal dott. Di Maso, “per meglio aderire allo zoning del P.R.G. Vigente”, senza superare però l’approssimazione del piano in ordine alla reale programmazione urbanistica degli impianti nel centro urbano e all’impatto ambientale degli stessi nelle zone agricole-residenziali, il più delle volte sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici di svariato tipo. Questa proposta, così come istruita e modificata dall’ing. Mutinati, rimarrà ferma per diversi mesi senza essere portata mai all’attenzione del Consiglio Comunale per l’adozione e/o approvazione. 1. Carenza di contenuti tecnici negli elaborati del Piano per la distribuzione degli impianti di carburanti nel territorio comunale di Martina Franca e illegittima approvazione comunale di variante urbanistica in violazione al procedimento previsto dalla legge regionale 56/80 e senza il parere paesaggistico previsto dal PUTT/PA; L’approvazione comunale in Consiglio Comunale del Piano è avvenuta a seguito non della proposta deliberativa formulata dall’ing. Mutinati il 15 novembre 2007, ma da una istruttoria favorevole dell’attuale Settore Urbanistico presieduto dal dirigente pro-tempore ing. Simone Ceppaglia. V’è da rilevare che l’istruttoria dell’ing. Ceppaglia non è null’altro che la stessa istruttoria redatta dall’ing. Mutinati a cui sono state apportate modificazioni in ordine a: 1) zonizzazione (riportata a come era stata prevista dal Piano Di Maso) e 2) rimozione del divieto di installare impianti di carburante nella zona Nord-Est, ossia in quella porzione di territorio rientrante nella Valle d’Itria. A proposito del ripristino della zonizzazione, da parte dell’ing. Ceppaglia, così come prevista dal Piano Di Maso, appare incomprensibile come mai sia nella istruttoria che nel testo del deliberato, subito dopo aver elencato le diverse zone (zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 ) compare la frase: “ La diversa zonizzazione, si è detto, viene proposta per meglio aderire alle diverse zone omogenee definite dal P.R.G., atteso che le previsioni insediative per ciascuna zona riportate nel paragrafo 7 del piano in esame, al di là di quanto previsto per la sola zona 1, non presentano differenziazioni di sorta”. In realtà la proposta dell’ing. Ceppaglia non ha modificato alcuna zonizzazione del piano Di Maso, anzi la ripropone tale quale, e quindi non si comprende proprio a quale diversa e nuova zonizzazione si riferisca. Per quanto riguarda l’inclusione della Valle d’Itria tra gli ambiti in cui impiantare distributori di carburante l’ing. Ceppaglia, nella sua relazione, cita testualmente: ”La proposta di Piano, espressamente, per la zona compresa tra via Locorotondo e via per Ostuni, prevede la impossibilità di insediamento a prescindere del tipo di impianto. Tale ipotesi di impossibilità per la viabilità di primaria importanza per la città di Martina Franca, non trovano conforto da parte di quest’Ufficio, in quanto, questa viabilità sono si è vero interne alla “Valle d’Itria” , e pertanto soggette a vincolistica particolare, ma è vero altresì che sono delle direttrici di primaria importanza. A tal fine si propone di poter inserire anche tali viabilità nelle idonee aree per la localizzazione di tali impianti. Per quanto attiene le modalità di realizzazione in questa particolare zona del territorio ci si dovrà attenere alle Norme Tecniche di Attuazione del Prg vigente”. Di fatto l’ing. Ceppaglia apre alla possibilità di impiantare distributori di carburanti anche nella zona agricola speciale Valle d’Itria , pur non affrontando urbanisticamente e paesaggisticamente le difficoltà che tale scelta urbanistica comporta. Al grosso problema esistente nel piano e cioè l’assenza di valutazione di incidenza ambientale e di impatto paesaggistico dei nuovi impianti su tutte le zone agricole e su tutti i siti fortemente sensibili ambientalmente, si aggiunge anche quello che include completamente la porzione comunale della Valle d’Itria, precedentemente esclusa. Le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente non prevedono norme specifiche per la regolamentazione degli impianti di distribuzione carburanti, tantomeno le norme tecniche relative alle zone rurali, caratterizzate da indici volumetrici bassissimi e con prescrizioni paesaggistiche restrittive relativamente al tipo di interventi possibili. Appare incomprensibile il rimando generico dell’ing. Ceppaglia alle N.T.A del P.r.g., che, nulla prevedono in termini di parametri edilizi e urbanistici per la costruzione di impianti di carburante in tali zone. Si deve tener presente che la ristrutturazione di impianti di carburante esistenti hanno già ricevuto la bocciatura da parte della Sovrintendenza (vedasi il progetto di rinnovo dell’impianto Q8 sulla S.S. 172 Martina-Locorotondo) e quindi si può ben immaginare la posizione dell’Ente di tutela sui nuovi impianti. L’intero procedimento risulta così approssimato nel procedimento e carente nei contenuti. Infatti a tal proposito nella documentazione non si evincono: a) Verifica di compatibilità della localizzazione di nuovi impianti in zone omogenee del P.R.G. vigente (soprattutto in zone destinate a servizi D.M. 1444/68 già fortemente sottodimensionate) e in zone rurali fortemente antropizzate a scopi residenzili e turistici; b) Verifica del rapporto tra l’insediamento di nuovo impianto e classificazione della viabilità esistente, definibile attraverso l’individuazione della classe stradale e dei differenti flussi di traffico nell’articolato impianto stradale comunale; in tal caso è da considerarsi il rapporto di tale piano con le prescrizioni del Codice della Strada e con alcune previsioni di gestione del traffico in possesso del Comune di Martina Franca stesso (vedasi Piano Urbano del Traffico e Piano della mobilità Urbana all’interno del Piano Strategico; c) Valutazioni di impatto paesaggistico del Piano per la localizzazione degli impianti rispetto alle caratteristiche variegate delle diverse zone agricole, caratterizzate da altissima sensibilità e vulnerabilità ambientale; d) Valutazioni paesaggistico-ambientali relativamente alle indicazioni e prescrizioni paesaggistiche del PUTT/PA (Piano paesistico regionale) a cui, tra l’altro il PRG comunale non si è mai adeguato, alla presenza di siti di importanza comunitaria (SIC) e a zone agricole rientranti in Parchi e riserve naturali; e) Valutazioni di rischio idrogeologico in riferimento alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico vigente della Regione Puglia; f) Valutazione dello stato di rischio di incendio, considerata la forte presenza di antropizzazione diffusa e di ampie zone boscate; g) Elaborati tecnico-urbanistici e cartografici previsti dalla L.r. 56/80, considerata la valenza urbanistica del Piano o in alternativa previsti dal DPR 447/98 per l’approvazione del piano attraverso il S.U.A.P. ; h) Parere Paesaggistico previsto dal PUTT/PA della Regione Puglia su un Piano che, di fatto, configura una Variante urbanistica ad un P.R.G., vetusto, che non è mai stato adeguato al Piano Paesistico Regionale PUTT/PA, come prescritto dalla legge, né alla L.r. 56/80; i) Autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per zona; Conclusioni. Da quanto esposto si ritiene di poter considerare questo provvedimento assolutamente illegittimo e in contrasto persino con l’ultima comunicazione della Regione Puglia del 28 ottobre 2008 (prot. 38/6341/C) che comunicava la possibilità di eliminare vincoli con finalità commerciali (quali distanze e superfici minime), ma ribadiva l’osservanza delle normative in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza, ambientale, stradale, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici. D’altronde anche la circolare tecnica approvata dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1958 del 20 dicembre 2006 specificava che i criteri, requisiti, e caratteristiche delle aree sulle quali installare gli impianti e la localizzazione degli stessi dovessero intendersi mero adeguamento dello strumento urbanistico generale solo in quelle zone non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A (art. 12 comma 3). L’elevata sensibilità ambientale e paesaggistica del comune di Martina Franca richiederebbe un piano per la distribuzione degli impianti di carburante sicuramente attento alle peculiarità del territorio per perseguire inserimenti compatibili ed evitare danneggiamenti ulteriori del paesaggio. Giova ricordare che l’assoluta indeterminatezza del “piano” approvato non solo costituisce un pericolo per la tutela e la valorizzazione di un territorio assai delicato e molto vulnerabile, ma con la sua inconsistenza e sommarietà espone a incertezze quel mondo imprenditoriale, connesso alla gestione degli impianti distributori di carburante, che aspettano da anni una regolamentazione del settore. Quindi potrebbe accadere che, oltre a problemi di tipo ambientale e urbanistico, si potrebbero aggiungere anche danni economici agli operatori del settore, inaccettabili in un momento storico già estremamente provato dalla crisi finanziaria globale. Un evidente contrasto, inoltre, si evince tra la sregolata programmazione del piano approvato e le politiche di valorizzazione turistica del territorio rurale, più enunciate per la verità che avviate, in itinere nel Piano Strategico Valle d’Itria e d’intesa con protocolli firmati con le altre amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della Valle d’Itria. È evidente una enorme responsabilità della Amministrazione Comunale che, invece di tutelare gli interessi ambientali ed economici della città, approva atti pericolosi per la comunità e per il territorio. Infine, ma non per ultimo, si vuole denunciare il danno erariale subito dal Comune di Martina Franca che ha pagato o dovrà pagare al professionista incaricato un piano che di fatto è stato dichiarato carente e su cui sono intervenute le modifiche dell’Ufficio Tecnico Comunale. Per i motivi sopraelencati si chiede, dunque, di revocare la delibera di Consiglio Comunale n. 2/2009 e di reimpostare l’iter di tutto il procedimento per adeguarlo alle norme vigenti e rendere compatibile il piano per la distribuzione degli impianti di carburante al territorio e alle esigenze della comunità del comune di Martina Franca».