In riferimento alla L.r. del 21 maggio 2008 n. 12 (Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale), l’associazione “La Città Possibile”, alla luce della confusione che si è ingenerata in città per l’avvio di alcune procedure, da parte dell’Amministrazione Comunale, alquanto confuse e distorte rispetto ai contenuti del dettato legislativo, ritiene di offrire un contributo a fine di poter approfondire la questione in stretto ed esclusivo riferimento a quanto previsto e prescritto dalla norma. Intanto bisogna evidenziare che la legge contiene delle finalità puramente sociali e orientate ad incrementare l’offerta edilizia sociale.
Si propone, quindi, di offrire percorsi amministrativi e urbanistici a quei comuni che intendono affrontare la problematica e offrire risposte ad una certa domanda di fabbisogno abitativo inevaso.
E’ chiaro che essendoci nella legge finalità prettamente pubbliche, l’interesse o l’iniziativa privata sono poste in secondo piano e comunque subordinate alla iniziativa delle amministrazioni comunali.
Proprio per questo, qui a Martina, risulta strano e sospetto l’interessamento di taluni soggetti privati che, mal interpretando la legge si sono fatti promotori di iniziative (presentazioni di progetti di edilizia convenzionata) senza riferimento alcuno a propedeutici procedimenti amministrativi comunali che erano necessari. Ci si riferisce alla presentazione di progetti edilizi prima ancora che il Comune di Martina Franca emanasse quell’avviso pubblico del 18 novembre 2009 ai sensi della L.r. 12/2008. Giova ricordare che la legge regionale 12/2008 presuppone che, prima di qualsiasi coinvolgimento di operatori privati, sia necessario impostare una attività amministrativa pubblica protesa innanzitutto a una valutazione del fabbisogno abitativo del comune e poi eventualmente al suo soddisfacimento su due tipologie di aree: su ambiti destinati a servizi (D.M. 1444/68), ma in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile , a cui assegnare una previsione edificatoria gestita con metodi di perequazione urbanistica; su ambiti a prevalente destinazione residenziale a cui aggiungere un surplus di capacità edificatoria.
E’ evidente come il dettato normativo configuri un ruolo prettamente marginale ai privati e predisponga un ruolo centrale e di pianificazione urbanistica alla pubblica amministrazione.
Tuttavia il comma 4 dell’art. 1 della legge prevede un ruolo agli operatori privati unicamente, però, come soggetti a cui affidare le realizzazione degli eventuali interventi di edilizia sociale, secondo criteri di concorrenzialità e trasparenza. Non certamente, quindi, come soggetti promotori o attuatori di programmi edificatori come quelli similarmente previsti dall’ex art. 51 della legge 865/71. Nel caso specifico di Martina Franca, è importante precisare che l’amministrazione comunale non solo non ha avviato alcun procedimento amministrativo previsto dalla legge r. 12/2008, ma ha pubblicato due avvisi pubblici dai contenuti poco chiari e in taluni passaggi incomprensibili, che hanno disorientato non poco la cittadinanza e gli operatori edili della città.
Un provvedimento comunale assolutamente inconsistente – secondo l’associazione La città possibile – e soprattutto poco incisivo per affrontare la questione con efficienza e trasparenza.
E’ un peccato – continua – che in un momento così particolarmente difficile (economicamente e socialmente) l’Amministrazione Comunale sottovaluti le potenzialità e le possibilità offerte dalla legge e ingeneri confusione con provvedimenti vaghi e assai discutibili.
Assai più grave – conclude la nota – è che taluni soggetti privati tentino di utilizzare erroneamente la legge regionale 12/2008 al fine di avviare programmi costruttivi, inducendo la pubblica amministrazione a emanare provvedimenti tampone e comunque di risposta alle sollecitazioni private.