Consiglio. Respinto il ricorso dei consiglieri Lasorsa e Mariella – Lo Stradone

Consiglio. Respinto il ricorso dei consiglieri Lasorsa e Mariella

Respinto il ricorso contro il bilancio del Comune di Martina Franca.
Il TAR di Lecce (presidente Ravalli; relatore Dibello) non ha accordato la richiesta di tutela urgente avanzata dai consiglieri comunali Pasquale Lasorsa e Francesco Mariella.
I due consiglieri erano insorti contro le deliberazioni del 25 giugno con le quali la maggioranza guidata dal Sindaco Francesco Palazzo aveva approvato il rendiconto della gestione del 2006 ed il bilancio di previsione del 2008.
Secondo i due ricorrenti la seduta nel corso della quale si era proceduto alla approvazione dei due importanti documenti, si era svolta illegittimamente ed in violazione dei loro diritti.
Era accaduto che il Consiglio Comunale, dopo la prima seduta andata deserta, si era riunito in seconda convocazione il 24 giugno; in quella sede aveva deciso di aggiornarsi al giorno seguente anche per chiedere ulteriori chiarimenti al Collegio dei Revisori dei conti.
Nella seduta del 24 erano stati tuttavia assenti sia il consigliere Lasorsa che il consigliere Mariella.
Il Comune aveva comunque tentato di consegnare avviso anche ai consiglieri assenti della seduta di aggiornamento senza riuscirci per il consigliere Mariella per assenza dello stesso.
I consiglieri Lasorsa e Mariella hanno impugnato la delibera il primo contestando l’esiguo spazio temporale tra l’avviso e la seduta (meno di 24 ore) ed il secondo il mancato avviso.
Al TAR di Lecce hanno quindi chiesto l’annullamento dei provvedimenti di bilancio richiesta che, se accolta, avrebbe paralizzato l’attività del Comune di Martina Franca ed avrebbe aperto le porte al commissariamento e quindi allo scioglimento del Consiglio.
Il Comune, a mezzo dell’avv. Pietro Quinto, ha contrastato la domanda giudiziaria avanzata dai due consiglieri di opposizione evidenziando che la seduta di aggiornamento non necessitava di alcun preventivo avviso; era stato il Consiglio comunale, avvalendosi di una norma regolamentare a decidere di aggiornare i lavori e in buona sostanza di proseguirli il giorno dopo.
Da qui la non necessità dell’avviso da recapitare ai consiglieri e quindi, a maggior ragione, la irrilevanza della mancata consegna o dell’esiguo termine per la nuova seduta.
Il Tribunale Amministrativo ha accolto appieno le ragioni esposte dall’avv. Quinto espressamente affermando che i lavori del Consiglio Comunale si possono articolare in due sedute, rispettivamente di prima e di seconda convocazione e che lo stesso organo assembleare, dopo aver rispettato le modalità per dare corso alla seconda convocazione, può legittimamente disporre l’aggiornamento in blocco delal trattazione delle questioni da discutere entro le 24 ore successive, anche senza avviso agli assenti, vertendosi in materia di potestà di autorganizzazione di un organo politico sovrano.
Da qui la inconsistenza dei rilievi mossi dai due consiglieri.
Il TAR,anche in questo caso accogliendo le eccezioni dell’avv. Quinto, ha anche sottolineato come i consiglieri non possono neppure dolersi delle delibere approvate, sotto il profilo del loro contenuto, perché quelle delibere non determinano alcuna lesione delle prerogative dei consiglieri stessi.
L’avv. Quinto aveva infatti osservato che le censure mosse dai consiglieri erano, per un verso, infondate per ciò che riguardava le modalità di svolgimento della seduta di aggiornamento e, per altro verso, erano inammissibili per quanto riguardava il merito ed i contenuti dei documenti finanziari. I consiglieri di opposizione contestavano l’approvazione del bilancio di previsione perché non era stato preceduto dalla approvazione del rendiconto del 2006 e dalla sua pubblicazione e perché il parere dei Revisori non era stato inserito negli atti messi a disposizione prima del Consiglio.
L’avv. Quinto oltre a contestare tali assunti ha comunque eccepito che tali censure potessero essere proposte perché i consiglieri comunali non possono chiedere l’annullamento di una delibera dell’Organo del quale fanno parte se non quando incide sul loro munus e sulle loro prerogative.
Il TAR di Lecce ha accolto anche questa eccezione rigettando la domanda giudiziaria avanzata dai consiglieri di opposizione.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Palazzo che può ora continuare ad amministare Martina: un altro scoglio è stato superato in un’esperienza amministrativa che non ha mancato sin’ora di registrare una aperta conflittualità politica e giudiziaria tra le varie componenti del Consiglio Comunale.

Resoconto dello studio avv. Quinto